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Zanichelli: Commentario del codice civile

Tutte le nostre collane

Art. 1353-1361. Condizione nel contratto

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2019
pagine: 216
A vent’anni dalla prima edizione del volume dedicato al commento delle norme che nel codice civile, nell’ambito della disciplina del contratto, regolano l’elemento della condizione, se ne propone un aggiornamento. Sebbene queste norme non siano state incise da riforme, l’approvazione di varie leggi speciali che riportano alla fattispecie della condizione e il proporsi di indirizzi giurisprudenziali orientati ad una valorizzazione del profilo degli interessi contrattuali nuovi rispetto a quelli consolidatisi nella tradizione, hanno suggerito di offrire una più attuale riflessione. L’attenzione rivolta agli aspetti teorico-ricostruttivi e ai risvolti applicativi della condizione offre il testo sia agli studiosi sia a quanti si occupano della predisposizione del contratto e delle conflittualità che attorno ad esso possono sorgere.
51,50 48,93

ART. 2501-2505 quater. Fusione della società

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2018
pagine: 416
L’opera offre un’ampia disamina della disciplina della fusione societaria, studiata nei diversi suoi aspetti sostanziali e procedimentali. Ne emerge un panorama articolato, che dimostra la duttilità dell’istituto, sempre più spesso impiegato per ricomporre situazioni di crisi aziendale o riarmonizzare patrimoni societari frazionati in plurime società-satellite e riconducibili a un’unica direzione e dunque non più necessariamente strumentale a operazioni di nuova acquisizione (anche mediante indebitamento), come lo si è tradizionalmente inteso inquadrare. I molteplici spunti esegetici che offre la materia si intrecciano e sviluppano sul tronco di una casistica sempre più varia: per questo la trattazione dei diversi aspetti di carattere teorico si accompagna a una ragionata rilettura e confronto degli orientamenti giurisprudenziali, notarili e contabili, quasi una sorta di cartina di tornasole per le ricostruzioni via via proposte.
93,50 88,83

Libro quinto: Lavoro Art. 2621-2642. Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2018
pagine: 768
Unica isola penalistica nell’oceano del codice civile, le Disposizioni penali in materia di società e consorzi, poste al termine del Libro V, ben meritano una autonoma trattazione approfondita ed aggiornata. Dopo la profonda riforma apportata dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, la materia è stata oggetto, in tempi più recenti, di ulteriori ed importanti interventi che hanno inciso in modo significativo su alcune delle fattispecie più qualificanti. Si tratta, in particolare, della «controriforma» delle fattispecie di false comunicazioni sociali ad opera della legge 27 maggio 2015, n. 69, e delle rilevanti modifiche apportate alla disciplina della corruzione tra privati con la legge 6 novembre 2012, n. 190, il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, ed il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Tali novità normative, unitamente agli interventi giurisprudenziali che le hanno accompagnate, hanno reso necessario, a quattordici anni dalla pubblicazione della precedente edizione, un completo ripensamento del volume, che ha assunto la forma dell’opera collettanea. Il comparto del diritto penale societario viene così ad essere analizzato ex novo da specialisti della materia, che offrono un utile approfondimento destinato sia alla ricerca accademica sia all’attività professionale e con una particolare attenzione per i riferimenti giurisprudenziali, aggiornati al 2018.
176,50 167,68

Art. 79-158. Matrimonio

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2017
pagine: 1168
Recenti riforme legislative ed orientamenti della giurisprudenza sono intervenuti sulla disciplina del matrimonio, dei rapporti tra coniugi, della separazione e del divorzio. Esse si collocano nel solco dei principi costituzionali interni ed europei come inter-pretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo. Il rapporto tra competenze dello Stato e della Chiesa sul matrimonio si trasforma grazie alla continua evoluzione della giurisprudenza interna che tende a rimarcare le differenze tra concezione statuale e sacramentale. Nella nozione civilistica di matrimonio, costruita sulla base dei principi costituzionali, rileva non soltanto il consenso iniziale fonte del vincolo, ma, in modo preminente, il fatto di vivere insieme stabilmente e con continuità ? il c.d. «matrimonio rapporto» ? al quale la Costituzione italiana garantisce preminente tutela e che giustifica limiti al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche fondate su ragioni non compatibili con i principi essenziali del matrimonio civile. Le riforme della filiazione (legge 219/2012, d.lgs. 154/2013), della separazione e del divorzio (leggi 162/2014 e 55/2015), la nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze (legge 76/2016) hanno profondamente mutato i rapporti tra famiglia e diritto e tra famiglia e matrimonio. Con l?unificazione dello stato di figlio il baricentro della famiglia si sposta dal matrimonio alla filiazione. Grazie alla disciplina delle unioni civili e delle convivenze alla famiglia fondata sul matrimonio si affiancano altri tipi di famiglie che trovano riconoscimento e tutela Costituzionale, in quanto formazioni sociali nel senso indicato dall?art. 2 Cost. Il matrimonio, riguardato dall?art. 29 Cost. come «fondamento della famiglia» non ne costituisce più il fondamento «esclusivo». I rapporti tra coniugi, la disciplina dei reciproci diritti e doveri, risentono di queste trasformazioni. Se ne trovano segni, tra l?altro, negli indirizzi della giurisprudenza sul cognome della famiglia, in quelli che individuano nuove forme di tutela (il risarcimento del danno) mutuate dal diritto comune delle obbligazioni. Lo stesso vincolo coniugale è sempre meno presidiato da norme inderogabili e sempre più affidato alle scelte dei coniugi. Il modello consensuale di soluzione del conflitto è enfatizzato dalle riforme della separazione e del divorzio per negoziazione assistita e consenso raggiunto innanzi al sindaco nella sua veste di ufficiale di stato civile (art. 6 e 12, legge 164/2015) e dalla riduzione dei tempi di separazione necessari per ottenere lo scioglimento definitivo del vincolo (legge 55/2015). La «solidarietà post coniugale» costituisce garanzia di tutela dell?ex coniuge debole ma sempre più deve coniugarsi con il principio di «autoresponsabilità», che limita ? Cass., 10 maggio 2017, n. 11504 ? le pretese di parametrare l?assegno divorzile sulla falsariga del «tenore di vita matrimoniale». Il commento alle norme del Titolo VI, Capi I-V del codice civile, restituisce l?immagine di queste trasformazioni della famiglia e del matrimonio.
229,00 217,55

Art. 2645 TER. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2017
pagine: 400
L’art. 2645-ter cod. civ. introduce nell’ordinamento l’atto negoziale di destinazione, istituto idoneo a realizzare alcune delle finalità proprie del trust, con l’importante peculiarità di svincolare l’atto e l’effetto di destinazione dal trasferimento dei beni sottoposti al vincolo. Per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela è consentito ai privati vincolare, con efficacia reale e nell’interesse di un terzo (il beneficiario della destinazione), beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri. L’atto di destinazione incide sul diritto di proprietà del disponente e sottopone il bene destinato ad un particolare regime di circolazione e responsabilità. Produce, infatti, due effetti principali, tra loro indissolubilmente connessi: quello destinatario (il vincolo impone una determinata utilizzazione del bene, orientando i poteri dominicali alla realizzazione dello scopo della destinazione: i beni ed i loro frutti «possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione») e l’effetto della separazione patrimoniale (i beni destinati sono separati dal residuo patrimonio del disponente, con conseguente limitazione della sua responsabilità patrimoniale, essendo essi aggredibili solo per i debiti assunti per l’attuazione dello scopo della destinazione). Il confronto con l’art. 42 Cost. e l’art. 2740 cod. civ. induce ad una peculiare lettura del parametro della meritevolezza richiamato dalla norma: l’atto negoziale di destinazione postula la presenza di finalità non lucrative, rilevanti sul piano etico e sociale, la cui realizzazione, in generale, integra un valore preminente rispetto alla tutela dei diritti dei creditori (art. 64 legge fall.). Per tale motivo deve ritenersi che, entro ragionevoli limiti, l’atto di destinazione non sia assoggettabile alla revocatoria, ordinaria e fallimentare, non sia impugnabile ai sensi del nuovo art. 2929-bis cod. civ., sia esente da riduzione, collazione e revoca per sopravvenienza di figli. Dell’atto di destinazione si analizzano gli aspetti strutturali e funzionali, il problematico regime fiscale, le possibili applicazioni pratiche. Particolare attenzione è riservata alla destinazione nell’interesse della famiglia, anche alla luce delle nuove leggi sulle unioni civili e le convivenze di fatto (legge 20 maggio 2016, n. 76) e sulla tutela dei disabili gravi (legge 22 giugno 2016, n. 112, c.d. «Dopo di noi»), sottolineandosi – tra l’altro – la possibilità del ricorso all’atto negoziale di destinazione in alternativa al fondo patrimoniale, quale più efficace strumento per la soddisfazione dei bisogni della famiglia, nonché per la realizzazione delle esigenze dei singoli componenti deboli della comunità familiare.
93,50 88,83

Commentario del codice civile. ART. 2602/2620. Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2017
pagine: 296
I consorzi e le società consortili sono oggi i principali strumenti messi a disposizione dall?ordinamento per la collaborazione tra imprese. Inizialmente considerati dal codice civile sotto il profilo della concorrenza, la pratica prima e poi lo stesso legislatore ne hanno esteso l?uso da parte di imprese d?ogni dimensione, con un?inusuale ricchezza di interessi perseguiti e di contenuti contrattuali e organizzativi.Un successo, confermato da una diffusione in tutti i settori eco-nomici che supera le 30.000 unità, che è dovuto sia a una corni-ce normativa ormai nota e consolidata, sia alla ricca legislazio-ne speciale in materia, sia alla trasformazione in punti di forza di fattori che sono stati a lungo visti in chiave negativa, come l?ampiezza della nozione, una disciplina organizzativa essenzia-le, precorritrice di quella della s.r.l. dopo la riforma del 2003, la limitazione della responsabilità nei consorzi imprenditori, l?uso in funzione consortile delle società.Il commento fornisce indicazioni non solo teoriche ma prati-che, dà conto delle principali figure consortili disciplinate dal-le leggi speciali, esamina i più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, frutto questi ultimi di decisioni che negli anni sono divenute numerose. Pur tenendo presente il passato dei consorzi, si cerca di comprenderne i contenuti attuali e di in-travederne i possibili sviluppi operativi e di regolamentazione.Sono di guida i precedenti commenti agli art. 2602-2620 del prof. Remo Franceschelli, l?ultimo pubblicato nel 1992.
63,00 59,85

Mediazione civile e commerciale. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2016
pagine: 640
La disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali contenuta nel d.lgs. 28/2010 (a sua volta attuativo della delega contenuta nell'art. 60, legge 69/2009) e successive modifiche, nonché nei decreti ministeriali 180/2010, 145/2011 e 139/2014, recepisce i principi della direttiva 2008/52/CE, riproponendoli, però, sotto molti aspetti in una veste alquanto singolare. La funzione più genuina dell'istituto consistente nel tentativo del riavvicinamento delle parti, del ripristino di una comunicazione interrotta, della ricomposizione del conflitto in maniera efficace nelle controversie su diritti disponibili, con l'assistenza di un soggetto terzo e imparziale privo del potere di rendere decisioni vincolanti, bensì soltanto legittimato, in casi residuali, a formulare proposte conciliative rischia di non essere pienamente realizzata a causa di numerosi fattori. Tra questi, vengono in principale rilievo le molteplici occasioni di interferenza con il processo, l'eccessivo sbilanciamento della normativa in favore del perseguimento dell'esigenza di deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari, l'insufficienza e l'inidoneità del percorso formativo dei mediatori. Attualmente, la mediazione conosce quattro modelli: volontaria, "disposta" o "ordinata" dal giudice, da clausola, obbligatoria. In ogni caso, essa si svolge stragiudizialmente, innanzi ad un soggetto iscritto negli elenchi di organismi accreditati dal Ministero della giustizia.
121,80 115,71

Art. 2506-2506 quater. Scissione della società

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2015
pagine: 392
I quattro articoli del Codice civile che concernono la scissione disciplinano l'istituto negli aspetti che maggiormente lo caratterizzano quale operazione volta alla scomposizione di un ente preesistente, in particolare per ciò che attiene alle modalità in cui può essere attuata, alla sorte degli elementi attivi e passivi del suo patrimonio, ai criteri di distribuzione delle azioni o quote nelle beneficiarie, alla tutela dei creditori, agli effetti; per il resto essa è, sotto il profilo normativo, ampiamente tributaria della fusione. Lo dimostra l'art. 2506-ter, nel richiamarne un gran numero di disposizioni, a partire da quelle che concernono gli atti preparatori del progetto, sino alla regola, di particolare rilievo, relativa all'invalidità; senza escludere neppure i casi in cui l'operazione coinvolga società di cui una detenga l'intero capitale (od una quota comunque non inferiore al novanta per cento) di un'altra. Di fronte a così estesi rinvii, è parso opportuno, per una doverosa completezza di esposizione, prendere in esame le regole di volta in volta richiamate, non solo per verificarne i termini di applicabilità ad una scissione, ma anche per esaminare, sia pure in modo non esaustivo non si pensi ad un parziale trattato sulla fusione gli aspetti e le questioni più rilevanti loro riferibili; sì da evitare al lettore, almeno entro certi limiti, la necessità di consultare ogni volta testi specificamente loro dedicati.
96,00 91,20

Art. 2697-2739. Prove

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2015
pagine: 864
Gli istituti giuridici di confine hanno una sorte singolare: alcuni, proprio perché tali, sono esplorati di frequente, altri sono trascurati. Le prove appartengono alla seconda, meno fortunata categoria: la vecchia disputa fra civilisti e processualisti non ha prodotto un numero considerevole di trattazioni, almeno per quanto concerne i primi. Questo volume del Commentario offre una disamina rigorosa dei due articoli generali sulle prove (onere della prova e patti ad esso relativi), affrontando la complessa problematica con linearità e chiarezza, e in modo aderente alla realtà giurisprudenziale. La trattazione prosegue con il commento analitico delle norme dedicate alla prova documentale, tenendo conto della rapida e profonda evoluzione che la materia ha conosciuto negli ultimi anni. Soprattutto i progressi compiuti nel settore dell'informatica hanno posto il legislatore di fronte all'esigenza di individuare la regolamentazione di fenomeni nuovi - è il caso del c.d. documento informatico - fino a pochi anni or sono neanche contemplati nel codice ma certamente riconducibili secondo dottrina e giurisprudenza nell'ambito della prova documentale.
208,50 198,08

Art. 2397-2409 septies. Società per azioni

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2015
pagine: 448
La figura dei sindaci è stata particolarmente toccata dalla riforma del 2003. Un primo aspetto di portata sistematica vede il collegio sindacale come l'organo di riferimento del sistema dei controlli, tanto nelle società quotate, quanto nelle società chiuse. Un secondo aspetto vede i sindaci dotati di strumenti più efficaci nel garantire la effettività del controllo. Si pensi, ad esempio, alla possibilità dei sindaci di denunciare al tribunale gli amministratori che abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione tali da arrecare danno alla società o a una o a più società controllate; oppure all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli stessi amministratori. È il primo fronte che maggiormente merita attenzione, poiché più direttamente si lega alla rinnovata immagine della società che il legislatore della riforma ha pensato dietro al concetto di "assetto organizzativo, amministrativo e contabile", adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. È proprio su questo terreno che si misura il cambiamento del ruolo del sindaco, originariamente modellato esclusivamente sul controllo contabile nell'attività degli amministratori. Ora il controllo contabile, salvo casi residuali, neppure compete al collegio sindacale, essendo stato demandato ad un soggetto incaricato della revisione.
107,00 101,65

Art. 679-712. Revocazione delle disposizioni testamentarie, sostituzione, esecutori testamentari

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2015
pagine: 432
Con la revoca di un precedente testamento, il disponente può mantenere in vita la successione testamentaria, mutando o aggiungendo disposizioni o revocando solo in parte le precedenti o ripristinando un testamento precedente a quello revocato, ma può anche dar luogo alla successione legittima, limitandosi a revocare ogni precedente disposizione testamentaria senza null'altro disporre. La sostituzione ordinaria costituisce un momento di precipua attenzione per la scelta: il disponente ha l'occasione di perpetuare la propria scelta all'infinito (sostituzione successiva) e di modularla come meglio crede (sostituzione plurima e reciproca). Un congegno, dunque, la cui scarsa diffusione nella prassi è da attribuire alla scarsa conoscenza della sua utilità. La sostituzione fedecommissaria ha assunto un carattere esclusivamente assistenziale a seguito della riforma del diritto di famiglia; ma l'evoluzione della giurisprudenza e i recenti interventi normativi ripropongono sotto una nuova luce le questioni sottese all'istituto: il divieto di sostituzione fedecommissaria in ogni altra ipotesi, il fedecommesso de residuo, l'attribuzione separata del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, la clausola "si sine liberis decesserit", il divieto di alienazione, i rapporti tra fedecommesso e trust, l'applicazione all'ipotesi di amministrazione di sostegno, l'usufrutto successivo.
101,50 96,43

Commentario al Codice civile. art. 1678-1702. Trasporto

Libro
editore: Zanichelli
anno edizione: 2014
pagine: 700
Gli oltre quarant'anni trascorsi dall'ultima edizione di questo volume del Commentario del Codice Civile a firma di Mario Iannuzzi hanno reso necessaria una radicale rivisitazione della materia oggetto della complessiva disciplina del contratto di trasporto contenuta nel Codice Civile. Ciò alla luce non solo dell'evoluzione della disciplina legislativa della materia, ma altresì dell'impatto che i mutamenti intervenuti sul piano tecnico ed organizzativo delle attività di trasporto e di logistica (basti pensare allo sviluppo della containerizzazione e della multimodalità) hanno determinato sulla regolamentazione (a livello normativo e pattizio) dei rapporti derivanti dai contratti di trasporto terrestre di persone e di cose.
120,00 114,00

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