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Edizioni Scientifiche Italiane: Nuove ricerche di scienze penalistiche

Tutte le nostre collane

Scenari e trasformazioni del processo penale

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 368
L'ordine processuale si è sfaldato in un'apparente armonia di linee ed interpretazioni, dove tutto appare fermo e ricomposto attraverso l'elasticità dei concetti. Gli scenari non sono solo sullo sfondo: tendenze collettive, modi nuovi di operare e comunicare quasi son diventati tutt'uno con i fenomeni che qui interessano, incidendo in profondità sulle categorie della Procedura penale e sugli effetti delle norme. Le trasformazioni, ad opera sia dello ius singulare della postmodernità, sia della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, sono divenute il manifesto di una società che cambia, di una politica di governo che cambia, nella tensione eccessivamente frettolosa di adeguarsi ai mutamenti. Da qui, non soltanto i singoli strappi al codice, ma addirittura il rischio della sua dissoluzione in una desuetudine sempre più appariscente: ad esso pare affiancarsi un'altra tipologia di processo. Massimo Nobili ci aveva messo in guardia da tutto ciò e dal pericoloso inneggiare al libero convincimento, qualora non si abbiano idee ben chiare e precise sul contraddittorio come principio, metodo e forma insostituibile dell'esperienza processualpenalistica. Imboccata, però, la via dell'efficientismo si perde il senso del limite, direbbe Nobili. Degradata la persona ad oggetto, riaffiora il mito di una verità assoluta e, correlativamente, di uno sconfinato potere del giudice, rappresentato dal libero convincimento, come strumento essenziale per la realizzazione della pretesa punitiva dello stato.
48,00 45,60

La recidiva tra colpevolezza e pericolosità. Prospettive d'indagine nel sistema penale integrato

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 720
Nell'ambito di una politica criminale del XXI secolo sempre più orientata alla sicurezza della collettività e alla prevenzione del rischio reato, appare necessario interrogarsi sul ruolo che l'istituto della recidiva de iure condendo dovrebbe ricoprire in un sistema penale integrato, conforme ai principi dello Stato di diritto. Partendo dall'analisi del fondamento della recidiva, investita dalla controversa novella del 2005 (legge c.d. «ex Cirielli»), l'indagine mira a rinvenire un solido inquadramento dell'istituto a livello dommatico e sistematico, allargando lo spettro della ricerca anche alle misure di sicurezza personali destinate ai rei imputabili; istituto del quale la recidiva sembra surrettiziamente aver "usurpato", di fatto, la funzione specialpreventiva, con gravi ripercussioni sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali di offensività, proporzionalità e finalità rieducativa della risposta sanzionatoria, stanti i suoi innumerevoli effetti commisurativi, diretti ed indiretti. Attraverso un'indagine comparatistica, rivolta sia agli ordinamenti di common law che di civil law, integrata dai risultati empirici degli studi delle scienze sociali, si è cercato pertanto di verificare se l'attuale, tradizionale, veste della recidiva come circostanza aggravante del reato, con effetti ultraedittali, sia ancora funzionale agli scopi della pena, ovvero sia solo un retaggio del Täterstrafrecht; e se, in un sistema penale teleologicamente orientato ai principi costituzionali, sia preferibile riformare in modo profondo il sistema sanzionatorio del doppio binario, rivolto ai rei imputabili pericolosi, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle Corti costituzionali degli ordinamenti aventi la nostra tradizione giuridica.
100,00 95,00

La prevedibilità nel diritto penale. Contributo ad un'indagine sistemica

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 704
La prevedibilità è il confine che identifica il diritto penale, differenziandolo dall'arbitrio. Essa, pertanto, non è graduabile né frazionabile, poiché ogni forma di ridotta o parziale prevedibilità apparterrebbe all'oltre-confine. L'epistemologia sistemica, in questa prospettiva, impone di avvolgere nel mantello della prevedibilità l'azione di ogni attore in criminalibus. Tale dimensione, statica, è però teleologicamente neutra ed assolve - quindi - ad una funzione meramente conoscitiva. Solo nella dimensione dinamica, infatti, può tracciarsi la rotta della coerenza con l'assiologia dell'ordinamento vigente, che si staglia nell'orizzonte dell'integrazione sociale del reo, inscindibilmente connessa alla metronomia diacronica. Il tempo della prevedibilità è 'battuto' dall'interazione tra il prius legislativo (preciso/determinato) ed il posterius giurisprudenziale (ragionevolmente predicibile). La prevedibilità, tuttavia, va ben oltre: non v'è - dall'agire del pubblico ministero all'ultima propaggine dell'esecuzione sanzionatoria - territorio che ad essa possa dirsi estraneo. L'indagine prova a disvelare la valenza euristica delle geometrie sistemico/diacroniche: esse, così disegnate, possono irrobustire i confini della prevedibilità, allontanando il diritto penale dallo scivoloso pendio verso l'arbitrio.
92,00 87,40

La sicurezza fra diritto penale e potere punitivo

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 544
La sicurezza, da oggetto di tutela marginale e scopo generale dell'universo punitivo, è diventata, nel postmoderno, volano dell'anticipazione della punibilità e nucleo costitutivo di un sistema penale autonomo, dotato di regole proprie ed in parte asimmetrico rispetto allo ius puniendi tradizionale, sia per i caratteri dell'illiceità espressa, che per gli scopi politico criminali perseguiti. L'illiceità securitaria si parametra infatti sull'allarme sociale, piuttosto che sul pericolo effettivo; sulla euristica della paura più che su dati empirico-fattuali; sulle componenti irrazionali del bisogno di pena, piuttosto che sulla proporzionalità e ragionevolezza della risposta sanzionatoria. Il paradigma securitario contemporaneo rielabora in tal senso l'offesa di pericolo, destruttura e duplica preesistenti tipicità di danno, trasforma emergenze sociali ed umanitarie in emergenze criminali, introduce modelli di differenziazione punitiva che alterano i precedenti equilibri sanzionatori, mette in discussione la secolarizzazione penale e le stesse finalità della pena moderna. Il passaggio dalla sicurezza penale al penale della sicurezza fa registrare d'altra parte, la torsione in senso punitivo della sicurezza dei diritti e la traslazione della garanzia di sicurezza, tradizionalmente assolta dallo Stato nei confronti della cittadinanza, in una funzione securitaria della pena, che limita le libertà dei consociati e polverizza il principio di necessaria materialità del reato. Sotto l'influsso del populismo contemporaneo, il penale della sicurezza transita così nel penale della paura, dell'odio e dell'intolleranza sociale, rivitalizzando un penale etico che assembla strutture e teleologismi punitivi ispirati al passato remoto più che al passato prossimo, andando a criminalizzare persone, piuttosto che fatti ed a tutelare sensazioni e/o valori più che beni e/o diritti secolarizzati.
72,00 68,40

Riconoscimento, valore ed esecuzione delle sentenze penali straniere

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 200
Le nuove frontiere della cooperazione giudiziaria tra Stati possono rappresentare un «modello» di come la futura cooperazione giudiziaria evolverà, senza rinunciare alla tutela e al rispetto di garanzie fondamentali irrinunciabili. La vetusta concezione di sovranità - messa a dura prova dagli istituti del riconoscimento delle sentenze straniere - andrebbe pertanto contemperata con un reale spirito di mutuo riconoscimento, improntato ad un'effettiva e «reciproca fiducia» tra Stati, a maggior ragione quando ciò avvenga tra quelli che vogliano far parte di una stessa Unione. Tuttavia, l'interprete non dovrà dimenticare che la Corte di Giustizia ha chiarito come il giudice comune sia tenuto a discostarsi da orientamenti giurisprudenziali centrifughi, anche laddove consolidati e supportati dai massimi organi giurisdizionali dello Stato membro. Ne deriva una fitta rete di salvataggio, nella quale le chances di puntuale adempimento al diritto dell'Unione sono massimizzate dagli obblighi di fedeltà che incombono su ciascuna autorità nazionale. Ne deriva, dunque, che la disciplina destinata a raggiungere l'individuo dovrà, in ambito europeo, essere frutto di un intreccio tra norma dell'Unione non direttamente applicabile e norma nazionale di esecuzione della stessa: per l'intero complesso normativo così risultante, sarà ancor più difficile valutare se la specifica disciplina attuativa del principio del mutuo riconoscimento sia capace di garantire, insieme all'obiettivo della cooperazione tra amministrazioni nazionali, anche la tutela di ogni persona coinvolta nel procedimento. Invero, l'indagine evidenzia una delle maggiori criticità del tema delle sentenze straniere, rappresentata dalla «deriva» inquisitoria intrapresa, in termini di garanzie effettivamente riconosciute, dimostrata dalla creazione di banche dati internazionali e comuni dove il precedente di uno Stato estero viene ad essere, soprattutto nell'ambito dell'Unione europea, non tanto un «documento», quanto un «dato», con tutte le immaginabili conseguenze in ordine alla sua utilizzabilità, senza, cioè, che vi possa essere un'accurata verifica e valutazione circa il compiuto ed effettivo riconoscimento ad ogni individuo delle garanzie minime di un giusto ed equo processo.
27,00 25,65

Il reato collegiale. Profili di dommatica e di politica criminale

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 248
Il dibattito ormai risalente sulla pretesa autonomia della figura del c.d. reato collegiale ha avuto quale esito l'abbandono delle ricerche in argomento da parte della maggioranza degli studiosi. Infatti, mentre in rapporto all'individuazione dei requisiti del contributo concorsuale punibile sono state spese notevoli energie, pur senza approdare a soluzioni definitive, in riferimento all'analisi della struttura del reato commesso mediante una decisione collegiale si avverte scarso interesse. Eppure nella prassi giudiziaria si registrano gravi disorientamenti; essi impongono un'elaborazione dommatica teleologicamente orientata, in grado di assicurare certezza del diritto, eguaglianza di trattamento e conformità ai principi costituzionali. In realtà, nella delibera collegiale criminosa - anche sulla scorta dell'indagine storica, del contributo della sociologia e della teoria generale del diritto - sembra possibile intravedere come caratteristica costante l'essere frutto di attività organizzate; talvolta addirittura con una ripartizione di ruoli e funzioni interna al gruppo decisionale. Tale caratteristica risulta apprezzabile anche in chiave criminologica sotto il profilo della qualificata pericolosità della modalità di aggressione; essa consente di cogliere affinità e differenze strutturali tra il reato collegiale, il concorso di persone nel reato e i reati associativi. Il tentativo di delineare in termini innovativi l'autonomia del reato collegiale dischiude sia spazi per soluzioni ermeneutiche affidabili, sia prospettive inedite di riforma della parte generale.
34,00 32,30

La rinuncia alla sanzione penale. Contributo ad un'indagine costituzionalmente orientata

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 168
L'indagine intorno alla 'rinuncia alla pena' si inserisce nel rinnovato interesse per i profili politico-criminali e dommatici relativi alla categoria della punibilità. Una visione integrata del sistema penale consente di cogliere i nessi che avvincono istituti sostanziali e processuali pure ispirati a rationes differenziate. Alla luce di tale premessa, viene affrontato il tema della legittimazione delle cause di non punibilità alla stregua dei principi del sistema penale e specialmente della funzione della pena costituzionalmente sancita. Su tali basi, è possibile tentare un'analisi ed una classificazione delle diverse ipotesi di esclusione della punibilità, operanti su piani ulteriori a quelli della tipicità, dell'antigiuridicità e della colpevolezza/responsabilità. Si tende così a perseguire esiti utili non solo sul piano esegetico e sistematico, ma anche in funzione critica dell'operato del legislatore e della prassi, in relazione a fenomeni quali la cosiddetta giustizia contrattata o ad alcuni orientamenti giurisprudenziali 'creativi' in tema di prescrizione o di sospensione condizionale della pena.
24,00 22,80

La responsabilità penale «diseguale»

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 168
L'imputabilità è da tempo all'attenzione della dottrina, che evidenzia come i tradizionali fondamenti della categoria siano entrati in 'crisi', anche in ragione della problematica distinzione tra soggetti imputabili e non imputabili per infermità di mente. Se, da un lato, si ritiene necessario procedere ad una ridefinizione dell'istituto attraverso le più aggiornate acquisizioni scientifiche, dall'altro, le scienze empirico-sociali non sembrano offrire contributi idonei a ridurre il livello di incertezza e di difficile verificabilità empirica. D'altro canto, la moderna concezione della salute mentale consente di revocare in dubbio le premesse culturali alla base del 'dogma' della non imputabilità: caduto l'automatismo concettuale per cui ad una diagnosi di infermità mentale segue sempre una pronuncia di irresponsabilità e di pericolosità sociale, occorre riconsiderare il dato secondo il quale, allo stato delle attuali conoscenze neurofisiologiche e psicopatologiche, sono rarissime le ipotesi in cui una persona affetta da malattia mentale non conserva gradi di autodeterminazione e corrispondenti 'quote di responsabilità'. E' sulla base di tali premesse che si è autorevolmente evidenziato come la dottrina si ritrovi 'in mezzo al guado', dinanzi ad «un soggetto che si autodetermina, ma che se commette un reato diventa improvvisamente incapace, in forma anche eccessivamente presuntiva». Con ciò non si intende accogliere la proposta abolizionista di ritenere - sulla base di un'ulteriore 'finzione giuridica' - tutti i soggetti capaci di intendere e di volere quanto, piuttosto, proporre una riflessione sul tema, nel contesto di una sistematica del reato teleologicamente orientata, all'interno della quale parte della dottrina ha delineato le condizioni per un superamento del concetto di colpevolezza e per la fondazione del sistema penale su un concetto unitario e deeticizzato di responsabilità personale, riferibile sia ad 'imputabili' che a 'non imputabili'. Si aprono, in tal modo, prospettive de iure condendo, in sintonia con l'esito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale che, a conclusione di un'ampia e approfondita indagine istituzionale ha indicato quale approdo necessario il superamento dell'istituto della non imputabilità e di tutti i suoi 'perniciosi corollari'.
24,00 22,80

La tutela penale della riservatezza e dei dati personali

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2020
pagine: 276
La recente riforma intervenuta nella materia del trattamento dei dati personali con l'adozione del Regolamento europeo (GDPR) e soprattutto con la radicale riformulazione delle fattispecie di reato contenute nel Codice del trattamento dei dati personali ha accelerato il processo di emersione nell'ordinamento penale nazionale della riservatezza personale come un nuovo bene giuridico di categoria. Sin dall'introduzione della prima legge di settore, la n. 675/96, erano state poste le basi per riconoscere un'area di tutela molto più ampia di quella delineata dall'attività di trattamento dei dati identificativi della persona umana, fino a ricomprendervi, grazie anche all'apporto della giurisprudenza, tutte quelle circostanze e informazioni che attengono alla vita intima della persona e che ne consentono, oltre che l'identificazione, un suo sicuro riconoscimento. Occorre prendere atto che il rapido sviluppo tecnologico attraverso l'immenso mondo di Internet ha fatto da volano all'opera di costituzione di una autonoma materia di studio. Appare indubbio che la trama dei valori chiamati in campo da queste nuove esigenze di tutela trovano nei referenti costituzionali, in particolare negli artt. 2, 3 e 15 Cost., sicuri ancoraggi che via via sviluppano nuove interrelazioni tra gli stessi principi fondamentali e le norme ordinarie. Viene qui in evidenza la necessità di una riorganizzazione sistematica di un numero sempre crescente di norme punitive a presidio del medesimo interesse, disperse tra codice penale e numerosi testi di legislazione speciale: la finalità è di semplificare e, nel contempo, rendere più efficace la disciplina normativa a tutela di un bene di particolare rilievo.
37,00 35,15

La «disciplina altrove». L'abuso d'ufficio fra regolamenti e normazione flessibile

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2019
pagine: 260
L'opera è tesa all'analisi della possibile rilevanza penale, nell'ambito dell'art. 323 c.p., delle linee guida dell'ANAC. In particolare, si muove dal tentativo di dimostrare come le linee guida vincolanti siano regolamenti e, in quanto tali, integrino il presupposto oggettivo della fattispecie dell'abuso d'ufficio. Al contrario, le linee guida non vincolanti possono essere utili a ricostruire il significato di alcuni elementi normativi della fattispecie, ma non sono in grado di integrare il precetto. Inoltre, le linee guida potrebbero operare anche come strumento volto ad escludere la punibilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'art. 323 c.p., norma che si ritiene comunque troppo generica e che dovrebbe essere delimitata ad opera del legislatore a quei settori (come gli appalti, la giustizia, i concorsi pubblici) che davvero necessitano di una tutela penale anticipata. La discussa ed incerta natura delle linee guida ANAC ha comunque prodotto una «crisi di rigetto», culminata con il Decreto Sblocca cantieri del 2019, convertito nella l. 55 del 2019, che si pone l'obiettivo di superare il sistema delle linee guida vincolanti. Il ritorno ad un sistema di hard law determinerà un aumento di procedimenti penali per abuso d'ufficio, ma ad ogni modo si dubita che si sia semplificato il sistema degli appalti e che siano state abrogate le linee guida vincolanti, non avendo il legislatore inciso sulle norme attributive all'ANAC del potere di emanare tale tipologia di linee guida. Lo spettro dell'art. 323 c.p. continuerà dunque ad aleggiare sull'operato dei pubblici agenti continuando a incrementare il fenomeno della burocrazia difensiva.
36,00 34,20

Contributo ad uno studio sulle condizioni obiettive di punibilità

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2019
pagine: 264
In dottrina e in giurisprudenza si registra, da sempre, una grande disparità di opinioni a proposito dell'inquadramento dommatico e della funzione politicocriminale delle condizioni obiettive di punibilità. Le questioni sollevate e non risolte con l'introduzione dell'art. 44 nel codice penale del 1930 si sono complicate con l'avvento della Costituzione repubblicana. Sebbene la successiva giurisprudenza costituzionale abbia fortemente inciso in materia, esse non possono dirsi definitivamente chiarite. Il problema della configurazione dommatica delle c.o.p. si collega alla tematica dei rapporti tra punibilità e reato, per poi trovare espressione nell'interrogativo circa la possibilità di distinguere le condizioni ex art. 44 c.p. dagli elementi costitutivi del fatto, con quel che segue in ordine alla legittimità del differente regime d'imputazione ad esse riferito. In particolare, per verificare la potenziale violazione del principio di personalità della responsabilità penale è necessario considerare l'incidenza delle c.o.p. sulla dimensione offensiva del reato. Lo studio di parte generale, a ciò finalizzato, trova il suo naturale sviluppo nell'esame della parte speciale, perché è nelle singole norme in cui viene applicato il disposto dell'art. 44 c.p. che ne va ricercata la funzione e perché è in riferimento ad esse che sono destinati ad operare i criteri distintivi elaborati per identificare le c.o.p. Nonostante gli sforzi interpretativi profusi per contenere o eliminare i motivi di contrasto tra l'istituto in questione e i sopravvenuti principi costituzionali, questi continuano a manifestarsi, perché insiti nelle caratteristiche ad esso impresse nel contesto originario. Non basta disconoscere, in vario modo, l'applicabilità dell'art. 44 c.p. ad eventi condizionali di contenuto offensivo: occorre intervenire per attuare una riforma che elimini la discrasia tra l'istituto, così come concepito nel codice Rocco, e la Legge fondamentale. Quale futuro, allora, per le c.o.p.? Una riflessione de lege ferenda, consapevole delle scelte operate in altri ordinamenti e di quelle prospettate nei principali progetti di riforma del codice penale, induce a metterne in discussione lo stesso concetto.
33,00 31,35

Diritto penale e malattia irreversibile: dal «dovere di vivere» al diritto di autodeterminazione

Libro: Libro in brossura
anno edizione: 2019
pagine: 176
La concezione della vita come dovere, già in sé problematica, appare decisamente inadeguata in rapporto al moltiplicarsi di ammalati 'strappati alla morte' che, versando in condizioni estremamente compromesse, rivendicano il proprio diritto di autodeterminazione terapeutica (o clinica, allorché, nei casi di irreversibilità, i trattamenti sanitari non possano curare, ma solo prolungare l'esistenza). Il principio pluralistico suggerirebbe di concepire la vita come diritto, del quale la persona - e non lo Stato - è titolare originario: in tale prospettiva, manca l'offesa e, con essa, la tipicità, allorché l'interessato si determini nel senso dell'eutanasia consensuale pietatis causa o del suicidio medicalmente assistito. Vietando, invece, sia l'una che l'altra pratica di 'fine vita', il nostro sistema penale legittima discriminazioni tra pazienti irreversibili, costringendo ad un'indesiderata agonia coloro, tra essi, che siano affetti da una patologia la cui natura non conduca, a seguito dell'interruzione dei trattamenti salvavita, a una morte immediata. De iure condendo, potrebbe escludersi la tipicità della condotta del personale sanitario che attui l'eutanasia consensuale, sia attiva che passiva, oppure del suicidio medicalmente assistito, ove si ritenga preferibile tale diversa ipotesi di riforma.
23,00 21,85

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