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Giuffrè: Il codice civile. Commentario

Tutte le nostre collane

Il lavoro domestico. Artt. 2240-2246

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 2000
pagine: XIII-404
29,95 28,45

Lavoro a domicilio. Art. 2128

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 2000
pagine: XI-668
Il volume tratta l'argomento "lavoro a domicilio", affrontando la questione in modo articolato e particolareggiato e proponendo un cammento all'articolo 2128 del Codice Civile. I temi trattati dai vari capitoli sono: la parabola regolativa del lavoro a domicilio; le fattispecie del lavoro a domicilio; il controllo pubblico del mercato dei lavori a domicilio; la disciplina del lavoro a domicilio; qualificazione ed accertamento dei rapporti di lavoro a domicilio; il telelavoro a domicilio.
43,90 41,71

Clausola penale. Artt. 1382-1384

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 1999
pagine: XIII-674
43,90 41,71

Dei beni. Artt. 810-821

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 1999
pagine: XI-218
20,66 19,63

Degli effetti del contratto. Artt. 1374-1381. Volume Vol. 2

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 1999
pagine: XII-512
36,15 34,34

Società in nome collettivo. Artt. 2291-2312

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 1995
pagine: XIV-536
33,57 31,89

Il tirocinio. Artt. 2130-2134

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 1992
pagine: XII-266
18,08 17,18

Il collegio sindacale. Artt. 2397-2408

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 1992
pagine: X-474
23,24 22,08

Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831

Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831

Libro: Libro rilegato
editore: Giuffrè
anno edizione: 2013
pagine: XVIII-352
Abbiamo recentemente assistito al rinascere di un vivo interesse per la materia degli enti ecclesiastici. Welfare State, stato sociale, profit e no profit, solidarietà sociale, sono termini che ricorrono di frequente nelle più recenti ricerche sugli enti esponenziali di una religione. E così, in un certo senso, non poteva che essere, per chi vuole essere attento non solo a profili di equità, ma altresì all'imprescindibile dato sociale, per non rischiare di compiere opera teorica e vana, senza un riscontro reale. Tale rilettura della materia, postulata per certi aspetti anche da un'accresciuta sensibilità per i diritti e le libertà costituzionali quale necessaria chiave ermeneutica di ogni fenomeno giuridico, non ci può che trovare concordi. Comunque sia, in questo nostro lavoro seguiremo un metodo più 'classico', se così si può dire. Muoveremo cioè dai concreti problemi posti dalle norme vigenti e dalla loro applicazione, per tentare di ricostruire in modo coerente e unitario un sistema che si presenta indubbiamente complesso e variegato. Con ciò non intendiamo certo limitarci agli angusti confini di un diritto considerato solo 'sub specie legis', ma reputiamo la legge positiva quale espressione tipica dell'autorità che ordina le parti del sistema giuridico, o della comunità politica, al bene di esso, e che, per questa via, determina l'appartenenza di esse al sistema, ossia determina la loro giuridicità come caratteristica dell'appartenenza a un unico sistema.
40,00

La prescrizione. Artt. 2934-2940

La prescrizione. Artt. 2934-2940

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 2012
pagine: XVIII-302
Nella precedente edizione di questo Commentario Paolo Vitucci osservava come il campo nel quale opera la prescrizione abbia certamente dimensioni più larghe di quelle del diritto privato, e portava gli esempi dell'estinzione del reato e della pena ovvero della prescrizione tributaria o, ancora, della prescrizione nel diritto amministrativo o nelle leggi civilistiche speciali. Questi richiami dimostrano tuttavia che la perdita delle situazioni soggettive di vantaggio causata, prevalentemente ma non solamente, dal trascorrere del tempo è retta da istituti simili e dati in parte dalle stesse norme, e tuttavia mal riconducibili ad unità. La risalente affermazione secondo cui la prescrizione è istituto generale del diritto, onde quelle del c.c. vanno considerate come "norme fondamentali", conserva la propria persuasività solo nei limiti in cui le leggi speciali non contengano deroghe di portata tale da minare l'unità dell'istituto. Limitandosi alle prescrizioni estintive disciplinate da disposizioni privatistiche, o comunque da applicare nel processo civile, si vedrà come un effetto propriamente estintivo possa riconoscersi solamente nei casi eccezionali in cui non vale la regola (art. 2938 c.c.) della non rilevabilità se non su istanza di parte, mentre alla prescrizione regolata soltanto dal codice deve riconoscersi l'efficacia detta più propriamente preclusiva .
39,00

La prescrizione. Volume Vol. 2

La prescrizione. Volume Vol. 2

Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 1999
pagine: XII-426
30,99

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