L'art. 64, comma 2, c.p.a. prevede che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite". La ricerca condotta mira a coordinare la "non contestazione" con gli altri istituti processuali e a verificare se e in quale misura la "non contestazione" dei fatti ex adverso allegati influenzi l'assetto dei poteri del giudice e delle parti. L'analisi della "non contestazione" nel processo si rivela osservatorio privilegiato di una serie di problematiche che con essa si intersecano.