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Art.1277-1284. Obbligazioni pecuniarie. Commentario del codice civile

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Art.1277-1284. Obbligazioni pecuniarie. Commentario del codice civile
Titolo Art.1277-1284. Obbligazioni pecuniarie. Commentario del codice civile
Autore
Collana Commentario del codice civile
Editore Zanichelli
Formato
Formato Libro Libro
Pagine 760
Pubblicazione 02/2011
ISBN 9788808165909
 
161,50 153,43
 
Risparmi: €  8,07 (sconto 5%)

 
La moneta è accettata come strumento atto a realizzare tutte le operazioni di scambio. Con la moneta vengono espressi prezzi e valori. Essa è il mezzo generalmente accettato - di scambio di beni e servizi, funge da misura di tutti i beni, tesaurizzandone i valori, al fine di differirne nel tempo il godimento. Consente di determinare i prezzi, di calcolare costi, profitti e perdite, di valutare i patrimoni, di misurarne le modificazioni di valore. La spendita della moneta realizza le operazioni di vendita e di acquisto che si attuano - piuttosto che con la dazione e consegna di pezzi monetari - con l'attribuzione di astratte unità monetarie prive di qualsiasi carattere fisico. Esse vengono accreditate sui conti bancari che sono il nuovo luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Con l'esercizio della sovranità monetaria, lo Stato crea l'unità monetaria e le obbligazioni pecuniarie ne regolano l'uso. Con crescenti limitazioni esso ammette la circolazione, del tutto marginale nei volumi, di banconote o moneta. L'obbligazione pecuniaria è quindi l'obbligazione per eccellenza. È prevalente perché accompagna ogni possibile atto economico dell'uomo, perché costituisce l'equivalente di ogni valore, perché rende possibile risarcire il danno, liquidare e attribuire i valori relativi al patrimonio che costituisce la garanzia patrimoniale del debitore.
 

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