Ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Rispetto a questa regola generale che fissa la cessazione del rapporto di lavoro quale momento di insorgenza del diritto del lavoratore a percepire il TFR esistono due importanti eccezioni: le anticipazioni di TFR richieste in costanza di rapporto di lavoro e la Qu.l.R. ossia la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda per espressa volontà del lavoratore. Tale ultima possibilità è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 con riferimento al periodo marzo 2015 - giugno 2018. La presente pubblicazione si propone di fornire un ausilio nello svolgimento degli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta in sede di accantonamento e tassazione del Trattamento di Fine Rapporto e relative anticipazioni e acconti nonché di liquidazione della Qu.l.R.